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IMMATRICOLAZIONE, TARGATURA E ASSICURAZIONE R.C.A. OBBLIGATORIE PER LA CIRCOLAZIONE, ANCHE SALTUARIA, SU STRADE PUBBLICHE DEI CARRELLI ELEVATORI , TRASPORTATORI O TRATTORI (COMPRESI QUINDI “MULETTI”).
Con circolare Prot. n. 14906 del 10.06.2013, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha confermato quanto già disposto con la circolare nr. 4041/Segr/Dgt: non è consentita la circolazione saltuaria su strada pubblica dei carrelli in oggetto, prima consentita dal D.M. 28.12.1989 e dalla Circolare Ministeriale Prot. n. 867/4861 del 24.06.1999, previo rilascio di un permesso di circolazione annuale rinnovabile da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.E’ pertanto obbligatoria l’immatricolazione e targatura dei veicoli.Con circolare Prot. n. 26363/Div3/C del 25.10.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato norme applicative ai fini della immatricolazione e targatura che prevedono:“a) Per i carrelli, siano essi elevatori, trasportatori o trattori, già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione, ancorché scaduto, purché la scadenza NON sia antecedente al 31 dicembre 2007, emessa da un UMC (ex Ufficio Provinciale MCTC) sulla base del D.M. 28 dicembre 1989 citato in premessa. Per i documenti di autorizzazione, non più rinnovati e con scadenza entro il 31/12/2007, deve ritenersi che non vi sia più l’interesse alla circolazione stradale e pertanto relativi veicoli non più utilizzati a tale scopo.b) I carrelli privi di tale documento (ovvero scaduto e non più rinnovato come sopra detto) devono considerarsi come “immessi in circolazione” per la prima volta e, anche se usati, soggetti integralmente alle procedure ed alle norme del vigente Codice della Strada, che prevede la verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CPA su richiesta del costruttore.c) Per i carrelli muniti invece dell’autorizzazione di cui al D.M. 28 dicembre 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la presentazione di istanza di collaudo al Centro Prova Autoveicoli (competente in base alla sede del proprietario) in unico esemplare (tariffa 4) avanzata dal proprietario del carrello, con allegata la seguente documentazione:- autorizzazione alla circolazione di cui al DM 28/12/1989 con l’eventuale scheda tecnica a suo tempo rilasciata dal costruttore;- scheda informativa rilasciata dal costruttore, come previsto dal DM 2/5/2001 n. 277 e successive modificazioni, comprensiva delle eventuali prescrizioni per la circolazione su strada ovvero relazione tecnico-descrittiva sottoscritta da professionista abilitato contenente sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia lavori, le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la circolazione su strada;- fotocopia della dichiarazione CE (sicurezza macchine);- disegni (o fotografie) quotati del veicolo.”.Il Centro Prova Autoveicoli, verificata la regolarità della suddetta documentazione, provvede alla esecuzione delle verifiche e prove previste per le macchine operatrici in base alle indicazioni per il collaudo elencate nella citata circolare.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Novembre 2013 18:19 |
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