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SINISTRI STRADALI 1)RICHIESTA DANNI DA FARE ENTRO TRE MESI DAL SINISTRO PER NON PERDERE OGNI DIRITTO.2)IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI NELLA DENUNCIA DEL SINISTRO E NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.******L'ART. 8 DEL D.L. 23.12.2013, N. 145, E' STATO SOPPRESSO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 9/2014 DEL 21.02.2014.******
Il D.L. 23.12.2013,n.145 “Destinazione Italia”, con l’art.8 – Disposizioni in materia di assicurazione r.c.auto, prevede varie novità. Tra le più importanti, segnaliamo le seguenti:
1) RICHIESTA DANNI DA FARE ENTRO TRE MESI DAL SINISTRO PER NON PERDERE OGNI DIRITTO: Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice Civile è sostituito dal seguente: <<Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.>>. Poiché trattasi di un termine di decadenza, non è soggetto a prescrizione e sospensione, quindi, onde non perdere ogni diritto ad essere risarciti dei danni subiti a causa del sinistro stradale, è assolutamente indispensabile fare la richiesta danni entro tre mesi dal sinistro, salvo appunto casi di forza maggiore, presumibile in una impossibilità assoluta come il caso in cui il danneggiato venga a trovarsi in stato di incoscienza. Non può ritenersi impossibilità assoluta ad esempio il caso in cui il danneggiato venga a trovarsi immobilizzato a letto per ingessatura, potendo dare incarico ad un terzo di inviare la richiesta di risarcimento. 2) IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI NELLA DENUNCIA DEL SINISTRO E NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO: l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.Nei processi, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause dell’infortunistica stradale e ove riscontri la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per ulteriori accertamenti.
Il citato art.8 del D.L.145/2013 prevede inoltre ulteriori nuove disposizioni:- l’obbligo dal 1 gennaio 2014 di assicurare la r.c.auto dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone delle categorie M2 e M3 con massimali non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alle persone e a un milione euro per sinistro per i danni alle cose;- sconti sulle tariffe per chi sottopone volontariamente il veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto e per chi installa la scatola nera o meccanismi elettronici equivalenti con costi di installazione disinstallazione, sostituzione e portabilità a carico dell’Impresa Assicuratrice;- facoltà delle Imprese Assicuratrici, in assenza di responsabilità concorsuale di risarcire i danni alle cose in forma specifica in alternativa al risarcimento equivalente;- divieto di cessione del diritto al risarcimento;- clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle Imprese;- risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità (vedi colpo di frusta) solo a seguito di riscontro Medico Legale da cui risulti “strumentalmente accertata” l’esistenza della lesione. Poiché dette disposizioni hanno modificato pesantemente le regole dell’assicurazione R.C.Auto, sono in corso azioni da parte delle varie parti interessate (Compagnie, Intermediari Assicurativi, Carrozzerie) per far apportare modifiche al Decreto 145/2013 nella conversione in Legge.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Marzo 2014 08:39 |
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