31 Gennaio 2014
CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI NON IMMATRICOLATI E SPROVVISTI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE.
Circolazione su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico
Il Decreto N° 752 del 14.01.2014, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto quanto segue:
1) Le autorizzazioni alla circolazione rilasciate dall’Ufficio Motorizzazione Civile in conformità al Decreto Ministero dei Trasporti del 28.12.1989, purchè non siano scadute in data antecedente al 31.12.2007, restano in vigore ed è consentita la proroga della loro validità (Art. 4, comma 3).
2) I carrelli per i quali non è mai stata rilasciata autorizzazione, per poter circolare devono osservare gli obblighi previsti dall’Art. 2 del succitato Decreto Dirigenziale che alleghiamo e deve essere richiesta autorizzazione alla circolazione all’Ufficio Motorizzazione Civile competente per Territorio, previo benestare dell’Ente proprietario della strada (Art. 4, comma 1.); detta autorizzazione avrà validità massima di un anno, prorogabile (Art.4, comma 2.).
E’ importante prestare la massima attenzione circa il rispetto di quanto disposto dai citati Artt. 2 e 3 (velocità non superiore a 10 Km./h) e che deve trattarsi di carrelli “destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico” (Art. 1).
Se destinati ad operare diversamente, devono essere immatricolati.
3) Con circolare n. 753 del 14.01.2014, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le circolari prot. N. 14906 del 10.06.2013 e N. 26363/Div.3/C del 25.10.2013 sono abrogate, salvo eventuali richieste di immatricolazione già presentate.
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